Docs Italia beta

2.3. Riferimenti legislativi e norme tecniche per l’identificazione di professionalità e certificazioni

L’evoluzione delle attività economiche, il trasferimento delle conoscenze e delle competenze all’interno del mercato unico europeo, in assenza di strumenti terminologici che consentano di caratterizzare in modo univoco le molteplici attività professionali, pongono il problema della qualificazione e, prima ancora, della “riconoscibilità” delle professioni, del trasferimento delle competenze, della tutela dei lavoratori.

Negli ultimi anni in ISO, CEN e UNI sono nate numerose iniziative di qualificazione di attività professionali (alcune direttamente collegate ad aspetti tecnologici, altre relative a professioni per nuovi bisogni) che hanno portato alla definizione da parte di numerose Commissioni tecniche di un consistente pacchetto di norme UNI.

Inoltre, sulla base delle molteplici sollecitazioni del mercato, l’UNI ha costituito nell’aprile 2011 la commissione tecnica “Attività professionali non regolamentate”, con lo scopo di definire terminologia, principi, caratteristiche e requisiti relativi alla qualificazione di attività professionali e/o professioni non regolamentate e non rientranti nelle competenze di altre commissioni tecniche ed Enti Federati.

Le professioni non regolamentate sono disciplinate dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Le professioni regolamentate in ordini o collegi ai sensi della direttiva 2005/36/CE [1], di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 [2], sono disciplinate nel Decreto del Presidente Della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive modificazioni e integrazioni [3].

2.3.1. Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Con l’approvazione della Legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” [4] l’attività di normazione UNI ha assunto ulteriore rilevanza. Infatti, la legge dà piena applicazione al principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica. In particolare, l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce. Così la conformità alle norme UNI e la partecipazione ai lavori degli organi tecnici (di cui all’articolo 9 “Certificazione di conformità a norme tecniche UNI”) diventano un fattore determinante.

Per concorrere alla promozione dell’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo alla pubblicazione delle norme UNI relative alle attività professionali “non regolamentate” (art. 6.4 della legge 4/2013), è costantemente aggiornato l’elenco delle norme UNI pubblicate ai sensi della legge 4/2013 [5].

Attraverso le Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state fornite le indicazioni per l’accreditamento sia delle associazioni professionali che per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali certificazioni. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento possono infatti rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI (quale è e-CF, ad esempio) definita per la singola professione.

2.3.2. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Un altro tassello fondamentale in questa direzione è stato poi il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 [6] perché ha inciso profondamente sulle dinamiche dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, sull’inquadramento del personale e le mansioni del lavoratore e sulla libera circolazione dei lavoratori nell’ambito dell’Unione europea. Questo perché non si obbligano in alcun modo le persone a certificarsi, ma si introduce la rappresentatività della certificazione come strumento di forza e di riconoscimento sul mercato di specifiche competenze acquisite.

La strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e dell’occupazione al fine di migliorare l’ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e professionale.

In tale prospettiva si afferma l’esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che permetta all’individuo di poter valorizzare e spendere le proprie competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione.

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è previsto dall’art. 4 (co. 58) della legge 92 del 2012 che delega il governo alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze e ne stabilisce i criteri e principi direttivi. I successivi co. 64-68 dello stesso articolo disegnano il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, mentre, il D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ne disciplina l’attuazione.

Il D.Lgs. n. 13/2013 costituisce quindi il “tassello” fondamentale per valorizzare il diritto delle persone all’apprendimento permanente, in un’ottica personale, sociale e occupazionale. Il decreto si articola in due linee di intervento prioritarie:

  1. la costituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
  2. la definizione degli standard minimi del servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (di processo, di attestazione, di sistema).

La certificazione contiene dunque un valore aggiunto intrinseco, in quanto garantisce una differenziazione dal resto delle qualificazioni esistenti (attestati di frequenza cartacei, cui potrebbe non corrispondere un’adeguata modalità di verifica dell’acquisizione di competenze e di aggiornamento dei contenuti professionali).

Con il Decreto dell’8 gennaio 2018 [7] il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apre all’inquadramento delle professioni definite con certificazioni private nell’European Qualification Framework - EQF, il sistema di classificazione che permetterà di riconoscere a livello europeo le professioni per il loro contenuto di competenze e abilità, favorendo una reale libera circolazione dei professionisti nell’Unione, assegnando a ciascuna certificazione un livello EQF nella scala da 1 a 8.

Il processo di referenziazione al sistema EQF si sta completando relativamente alle qualificazioni rilasciate dagli Enti titolati (individuati dal D.Lgs. n. 13 del 2013, Enti autorizzati a rilasciare certificazioni delle competenze nell’ambito pubblico), attraverso l’istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni - QNQ, di cui al Decreto, mentre si stanno definendo le modalità per individuare e riferire al quadro stesso le certificazioni private (non quindi rilasciate dagli enti titolati previsti dalla Legge 13 del 2013), in logica di complementarità e osmosi delle attestazioni rilasciate da enti titolati nell’ambito pubblico, purché compatibili e referenziabili nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni.

Ai sensi del D.Lgs. 13/2013 il valore delle qualificazioni rilasciate nel rispetto del Decreto non è equiparato al valore legale del titolo di studio (valore, occorre dirlo, assegnato da prassi e consuetudine, e non per un disposto legislativo), tuttavia è prevedibile che il QNQ, con l’apertura all’inserimento delle qualificazioni rilasciate da privati, unito al formidabile interesse che i professionisti hanno mostrato nei confronti della certificazione delle professioni, costituirà uno strumento affidabile per le esigenze reali del sistema produttivo e darà concreto impulso alla libera circolazione delle professioni.

2.3.3. Norme tecniche di riferimento

  • UNI EN 16234-1:2016 e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. Contiene il framework per la definizione delle competenze ICT specialistiche (e-Competence Framework 3.0).
  • UNI 11506:2017. Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali ICT basati su e-CF. Contiene le modalità di validazione dell’apprendimento del modello e-Competence Framework per i profili contenuti nelle norme UNI 11621 parte 2 e successive.
  • UNI 11621-1:2017. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF. Contiene la definizione della struttura tipo dei modelli per la catalogazione dei profili professionali ICT. Questo modello, oramai un riferimento, può essere utilizzato per la generazione di nuovi profili.
  • UNI 11621-2:2017. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Profili professionali di “seconda generazione”. Contiene i profili professionali ICT di seconda generazione (23 profili professionali): Account Manager, Business Analyst, Business Information Manager, Chief Information Officer, Database Administrator, Developer, Digital Media Specialist, Enterprise Architect, ICT Consultant, ICT Operations Manager, ICT Security Manager, ICT Security Specialist, ICT Trainer, Network Specialist, Project Manager, Quality Assurance Manager, Service Desk Agent, Service Manager, Systems Administrator, Systems Analyst, Systems Architect, Technical Specialist e Test Specialist.
  • UNI 11621-3:2017. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Profili professionali relativi alle professionalità operanti nel Web. Contiene i profili professionali identificati per chi opera nel Web (25 profili professionali): Web Community Manager, Web Project Manager, Web Account Manager, User Experience Designer, Web Business Analyst, Web DB Administrator, Search Engine Expert, Web Advertising Manager, Frontend Web Developer, Server Side Web Developer, Web Content Specialist, Web Server Administrator, Information Architect, Digital Strategic Planner, Web Accessibility Expert, Web Security Expert, Mobile Application Developer, E-commerce Specialist, Online Store Manager, Reputation Manager, Knowledge Manager, Augmented Reality Expert, E-Learning Specialist, Data Scientist e Wikipedian.
  • UNI 11621-4:2017. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni. Contiene i profili professionali dedicati alla sicurezza informatica (12 profili professionali): Responsabile di sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni, Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione digitale, Responsabile della continuità operativa (ICT), Responsabile della sicurezza delle informazioni (CISO), Manager della sicurezza delle informazioni, Analista di processo per la sicurezza delle informazioni, Analista tecnico per la sicurezza delle informazioni, Analista forense, Specialista di processo della sicurezza delle informazioni, Specialista infrastrutturale della sicurezza delle informazioni, Specialista applicativo della sicurezza delle informazioni e Specialista nella risposta agli incidenti.
  • UNI 11621-5:2018Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT - Profili professionali relativi all’informazione geografica. Contiene i profili professionali dedicati all’informazione geografica (5 profili professionali): GeoData Analyst, Geographic Information Manager, Geographic Information Officer, Geographic Information Technician / Specialist eGeographic Knowledge Enabler.
[1]DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)
[2]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (12G0159)” (GU n.189 del 14-8-2012).
[3]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212).
[4]LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate.» (GU Serie Generale n.22 del 26-1-2013)
[5]http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1621&Itemid=1491
[6]DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.» (GU Serie Generale n.39 del 15-2-2013)
[7]MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 8 gennaio 2018. Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2018)
torna all'inizio dei contenuti